IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della trasparenza e anticorruzione del Comune di XX ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un'istanza di accesso civico.
Nello specifico, il predetto accesso civico aveva a oggetto «l'esame» ed eventualmente l’estrazione di copia di tutti i Verbali di contestazione di violazione del codice della strada redatti dalla Polizia Locale di XX presso i parcheggi [di un Centro commerciale identificato in atti] a partire dal mese di Agosto 2017».
In via subordinata si chiedeva in ogni caso «con urgenza di conoscere il numero dei Verbali di contestazione del codice della strada redatti dalla Polizia Locale di XX presso i parcheggi del [predetto Centro Commerciale] a partire dal mese di Agosto 2017 fino ad oggi».
Il Comune di XX ha accolto solo parzialmente la richiesta di accesso civico, rappresentando che:
«Non puo’ essere consentita la presa visione e l'estrazione [di copia di tutti i verbali di contestazione del Codice della strada elevati contro i veicoli presenti presso il parcheggio del Centro commerciale] in quanto la documentazione […] richiesta contiene molti dati personali e si ritiene che la comunicazione generalizzata degli stessi potrebbe arrecare un pregiudizio ai soggetti che ne sono titolari, ai sensi dell'art. 5 bis, comma secondo, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013»;
«Si rileva, infatti, che alla luce delle Linee Guida adottate da A.N.A.C. con deliberazione n. 1309/2016, ai fini del raggiungimento dello scopo al quale lo strumento dell'accesso generalizzato si rivolge, ossia la possibilita' di esercitare un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, la comunicazione dei dati personali dei soggetti sanzionati appare sproporzionata, eccedente e non pertinente»;
«Diversamente, con riferimento alla richiesta, presentata in subordine, di accesso al dato numerico aggregato circa le suddette contravvenzioni, non risulta sussistente alcun ostacolo».
Nella richiesta di riesame del provvedimento sull'accesso civico l'istante ha lamentato, fra l'altro, l'omessa comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti controinteressati da parte del Comune di XX, rappresentando che l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 «esclude che la presenza dei dati personali di terzi soggetti nei documenti richiesti possa essere in automatico causa legittima di esclusione dell'accesso generalizzato» e che «alla presenza di controinteressati, l'art. 5 impone alla p.a. di dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso. Saranno poi i singoli soggetti ad opporsi alla comunicazione dei propri dati ovvero prestare il consenso alla comunicazione». Per tale motivo, secondo l'istante, «il provvedimento di cui si richiede il riesame e' illegittimo e/o invalido in quanto adottato in violazione della procedura imposta alle pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. 33 del 2013».
Nella richiesta di parere al Garante il Responsabile della trasparenza e anticorruzione ha evidenziato che dall'istanza di riesame si evincerebbe che la finalita' dell'accesso civico e' quella di far conoscere ai clienti del Centro commerciale l'«arbitrarieta' e illegittimita' delle predette sanzioni amministrative», per cui il fine sarebbe «quello di acquisire proprio i dati personali allo scopo di attivarsi con i destinatari delle sanzioni e non invece quello di mera conoscenza a fini partecipativi».
Inoltre, il predetto Responsabile ha rilevato «la sproporzione e l'impegno oneroso che l'Amministrazione dovrebbe sopportare nell'eventualita' di dover provvedere all'invio a tutti i controinteressati dell'informativa mediante R.A.R.», rappresentando, altresi', che «per quanto attiene al dato numerico complessivo delle sanzioni elevate sulle aree del Centro Commerciale […], e sulla scorta di quanto dichiarato dal Comando di P.L., allo stato e' disponibile solo il numero approssimativo delle stesse (85) dato che i parametri di segnalazione automatica del gestionale in uso non consentono di estrarre le sanzioni elevate nella proprieta' del richiedente, a meno che non si proceda con sistemi non automatici e quindi con personale dedicato a sfogliare le migliaia di accertamenti elevati estraendone solo quelle con le caratteristiche richieste. Questa attivita' graverebbe considerevolmente nelle gia' precarie condizioni in cui versa l'Ufficio Verbali, carente di personale e con processi lavorativi piu' urgenti da evadere».
Dagli atti risulta inoltre che l'istante abbia presentato, contestualmente alla richiesta di riesame, un'istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990, specificando i motivi dell'esistenza del proprio interesse, anch'essa totalmente rigettata dal Comune.
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