L'OECD, nelle “Linee guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti pubblici” ha evidenziato che la turbativa di asta costituisce una prassi illegale in tutti i paesi membri dell’OCSE ed e' passibile di indagini e sanzioni ai sensi delle leggi e delle normative in materia di concorrenza. In diverse giurisdizioni appartenenti all’OCSE si configura altresi' come illecito penale.
Gli accordi finalizzati alla turbativa d’asta possono assumere numerose forme, tutte intese a impedire ai committenti – in molti casi amministrazioni pubbliche nazionali e locali – di ottenere beni e servizi al minor prezzo possibile. Spesso gli aderenti decidono preliminarmente chi di loro presentera' l’offerta vincente in una determinata gara. Un obiettivo comune di tali accordi e' accrescere l’importo dell’offerta aggiudicataria e, di conseguenza, il guadagno per chi la presenta.
Nelle turbative d’asta, i soggetti collusi stabiliscono spesso dei meccanismi per l’assegnazione e la ripartizione dei profitti aggiuntivi derivanti dal maggior prezzo aggiudicato. Il vincitore designato puo' ad esempio offrire contratti di subappalto o fornitura alle imprese che accettino di non partecipare a una determinata gara, oppure di presentare offerte perdenti.
Gli accordi stabili possono tuttavia utilizzare metodi molto piu' elaborati di scelta degli aggiudicatari, di monitoraggio e di distribuzione dei proventi illeciti nell’arco di mesi o anni. In alcune forme di turbativa puo' essere inoltre previsto che il vincitore designato fornisca un corrispettivo in denaro a uno o piu' aderenti all’accordo, un “pagamento compensativo” a volte collegato anche alla presentazione di offerte di comodo (vale a dire, piu' alte) da parte di altre imprese.
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