Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-01339
presentata da VINCENZO FASANO
martedì 10 dicembre 2013, seduta n.148
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. Premesso che:
con decreto n. 21 del 10 settembre 2013 il sindaco pro tempore di Valmontone (Roma), signor Alberto Latini, ha nominato la dottoressa Roberta Fusco per lo svolgimento delle funzioni di segretario generale presso lo stesso Comune;
con decreto n. 25 del 20 settembre 2013 il sindaco ha attribuito alla dottoressa Fusco incarichi dirigenziali aggiuntivi, relativamente alla responsabilita’ dei seguenti servizi: Protocollo; Legale e contenzioso; Affari generali; URP - Qualita’ dei servizi - Comunicazione - Cerimoniale - Albo pretorio - Messi - Archivio generale - Gemellaggi;
con decreto n. 30 del 8 novembre 2013 il Sindaco ha individuato la dottoressa Fusco quale responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita’ nella pubblica amministrazione");
considerato che:
la dottoressa Fusco risulta essere, a tutt'oggi, componente di organo di indirizzo politico nel Comune di Zagarolo, ricoprendo essa la carica di consigliere comunale con ruolo di capogruppo di maggioranza;
i Comuni di Zagarolo e di Valmontone appartengono alla fascia dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione della delega di cui ai commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge richiamata, e’ stata innovata la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione;
l'art. 7 (rubricato "Inconferibilita’ di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale o locale") del decreto legislativo n. 39, al comma 2, dispone che: "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del Comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche’ a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione";
l'art. 11 (rubricato "Incompatibilita’ tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"), al comma 3, dispone che: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche’ gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del Comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche’ di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
Tanto detto l’interrogante chiede:
di sapere se siano ravvisabili, nella situazione descritta in premessa, gli estremi che integrano le fattispecie richiamate dal comma 2 dell'art. 7 e dal comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
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