Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-03808
presentato da TIDEI Marietta
testo di Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182
Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Per sapere, premesso che:
con decreto-legge n. 101 del 2013 recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, il legislatore prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita’ delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita con la legge n. 190 del 2012, assuma la denominazione di ANAC, ovvero Autorita’ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
al comma 5 dell'articolo summenzionato si stabilisce la composizione e la procedura di nomina dei componenti della nuova autorita’. Per quanto riguarda la composizione, l'ANAC, organo collegiale, si compone del presidente e di quattro membri di notoria indipendenza e di comprovate esperienza e competenze, sia nel settore pubblico come in quello privato. Relativamente alla procedura di formazione di detto organo la legge stabilisce, oltre all'osservanza del principio delle pari opportunita’ di genere, che la nomina dei componenti sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso alla maggioranza dei due terzi. Con riferimento alla proposta di nomina, si stabilisce, relativamente al presidente dell'autorita’, che essa sia effettuata dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. Mentre, per quanto riguarda la nomina dei componenti essa avviene su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
il successivo comma 7 del medesimo articolo sopra ricordato stabilisce che le proposte di nomina del presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
la corruzione in Italia rappresenta un fenomeno dilagante con negative ripercussioni per lo sviluppo economico e sociale, cosi’ come per la piena e completa realizzazione della dignita’ dell'uomo;
tra i fattori che rendono l'Italia poco attraente per gli investimenti, non solo esteri, vi e’ anche la ampia diffusione della corruzione e dei legami tra questa e le organizzazioni criminali. Cio’ indebolisce seriamente le opportunita’ di crescita e di competitivita’ del nostro Paese;
il Rapporto anticorruzione 2014, elaborato dalla Commissione europea lo scorso 3 febbraio mette in luce la gravita’ e la radicata penetrazione della corruzione in Italia. Il Rapporto, che non si discosta dalle recenti valutazioni della Corte dei conti, quantifica l'impatto della corruzione sull'economia nazionale in 60 miliardi di euro, pari a circa il 4% del PIL, incidendo drammaticamente su un tessuto economico gia’ visibilmente sfibrato dalle conseguenze della grave crisi economica;
sulla base di un sondaggio realizzato da Eurobarometro del 2013 sulla corruzione emerge che il 97% dei rispondenti italiani (la seconda percentuale dell'Unione europea in ordine di grandezza) ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia, contro una media dell'Unione europea del 76%. Il 42% dei rispondenti afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano, contro una media dell'Unione europea del 26%. Per quanto riguarda le imprese il 92% di quelle che hanno partecipato al sondaggio ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la liberta’ di concorrenza in Italia, contro una media UE del 73%. Inoltre, secondo il Global Competitiveness Report 2013-2014 la distrazione di fondi pubblici dovuta alla corruzione, insieme con il favoritismo dei pubblici ufficiali e la perdita di credibilita’ etica della classe politica rappresentano agli occhi dei cittadini gli aspetti piu’ dolenti della governance italiana.
Tanto premesso, l’interrogante chiede:
se non ritenga opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e noto da tempo, procedere con urgenza alla nomina del presidente dell'autorita’, la cui proposta di nomina avrebbe dovuto essere formulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della summenzionata legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013.
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