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23/03/2015 Qualificazione come documento amministrativo di comunicazione agli atti dei servizi sociali

L'istante, premesso:

  • di aver ricevuto richiesta, da parte di un avvocato in nome e per conto di una anziana signora, di accesso alla comunicazione di un nipote della signora preoccupato di possibili pressioni psicologiche sulla zia;

  • che l'Ufficio dei servizi sociali del Comune aveva ricevuto in un primo momento la dichiarazione di volonta' della anziana signora di recarsi in una struttura residenziale per anziani, abbandonando l'attuale convivenza con un nipote e la di lui famiglia e, successivamente, la comunicazione predetta proveniente da un altro nipote, preoccupato per l'improvviso cambio di idee della zia, che aveva dichiarato di non voler piu' essere ricoverata nella casa di riposo, ritenendo imputabile tale cambiamento alle pressioni psicologiche del cugino ospitante; in tale comunicazioni si chiedeva che la zia “sperimentasse” la casa di riposo, nonche' la nomina di un amministratore di sostegno al di fuori della cerchia familiare;

  • il nipote autore della comunicazione si era opposto all'accesso, come da atto allegato alla richiesta di parere.

Alla luce di tali elementi, l'Ufficio servizi sociali del Comune formula le seguenti richieste alla Commissione:

  1. se la comunicazione di cui si e' detto sopra possa reputarsi “documento amministrativo” ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990;

  2. se il diritto di accesso sia esercitabile pur in assenza di un documento amministrativo;

  3. se ed entro quali limiti l'avvocato possa nell'interesse dela anziana signora ottenere copia della comunicazione di cui si e' detto in fatto.

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