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29/04/2015 Accesso e riservatezza delle persone giuridiche, enti ed associazioni - articolo 40, co. 2, L. 214/2011

L'istante espone:

  • che e' dipendente di una S.p.a. di rilevanza nazionale, contro la quale egli ha in corso una controversia innanzi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento delle mansioni superiori di dirigente, con esito peraltro a lui sfavorevole nel primo grado di giudizio; l'interessato specifica di aver chiesto nel ricorso introduttivo che il giudice ordinasse all'imprenditore “l'esibizione dei propri cedolini stipendiali e dei registri di presenza per il periodo di interesse”, in cui le funzioni superiori era state svolte, ma l'istanza istruttoria non sarebbe stata accolta dal magistrato e cio' sarebbe la causa del rigetto;

  • che i documenti analitici in possesso dell'INPS, attinenti i singoli contributi, con le relative causali, versati dal proprio datore di lavoro per il periodo di interesse, attraverso le contribuzioni attesterebbero la corresponsione, da parte della propria Azienda, della maggiorazione stipendiale, dovuta alla differenza retributiva tra dirigente e quadro di I livello.

  • che per questo egli avrebbe richiesto all'INPS il proprio estratto conto certificativo: che, per quanto sembra di capire, gli sarebbe stato rilasciato;

  • che avrebbe altresi' richiesto allo stesso Istituto “copia delle dichiarazioni contributive mensili fornite/trasmesse/comunicate dall’Azienda all’ente previdenziale attinenti alla propria contribuzione relativamente al periodo di interesse”, senza ottenere alcuna formale risposta, ma soltanto un diniego verbale.

Cio' premesso, formula i seguenti quesiti alla Commissione

  1. se l'articolo 16 del Regolamento per accesso atti amministrativi dell'INPS (adottato con determinazione 5 agosto 2011, n. 366) che prevede, fra l'altro, quali ipotesi di esclusione dell'accesso la necessita' di salvaguardia della riservatezza di “persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni” e' conforme al Codice della privacy, in particolare all'articolo 4 comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196/2003 che all'esito della modifiche introdotte dall'articolo 40 del d.l. n. 201/2011 ha soppresso la persone giuridiche dal novero dei soggetti i cui dati personali sono oggetto di tutela da parte del codice;

  2. se l'accesso dei documenti di cui all'art. 16, lettera b), debba essere sempre consentito dall'INPS allorche' la documentazione sia stata prodotta da un datore di lavoro ed il richiedente abbia validi motivi per richiederli;

  3. se l'accesso ai documenti debba sempre essere consentito dall'INPS allorquando questi riguardino esclusivamente l‟interessato che abbia motivi ed interessi;

  4. se il datore di lavoro in una istanza di accesso all'INPS assuma o meno il ruolo di controinteressato e quindi debba essere coinvolto nella notifica.

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