Corte dei Conti Sezione delle Autonomie |
Principio di diritto |
Delibera n. 11/SEZAUT/2017/QMIG Incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 |
Antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, resta fermo il principio interpretativo affermato dalla giurisprudenza contabile che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”, fatta eccezione unicamente per quelli ex lege di cui alla deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. Il principio di gratuita’ trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva e’ svolta. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarita’ della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli “incarichi” di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).” |
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