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20/07/2015 Legittimazione accesso alle relazioni semestrali liquidatore

Per dare risposta al quesito, contenuto nella nota a riscontro, risulta dall’ampia produzione, allegata a quella, che ... fu nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di ..., in liquidazione coatta amministrativa, con decreto 10 marzo 2003 del Ministro dello sviluppo economico; fu poi sostituito nell’incarico da .... con decreto ... dello stesso Ministro, atto che fu poi annullato su ricorso del Dott. ... con la sentenza 9 dicembre ... n...., del T.A.R. Calabria – Catanzaro, poi confermata in appello.

Peraltro, nei confronti del ..., quale commissario liquidatore, venivano avviate, nel frattempo, svariate azioni di responsabilitaÌ€ e risarcitorie: cosiÌ€, ritenendo che cioÌ€ ne precludesse comunque il reintegro in tale ufficio, e poiché era comunque venuto meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, con il nuovo d.m. ..., si revocava il ... dalla carica di commissario liquidatore, ex art. 21 quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241, nominando al suo posto nuovamente il ....

Con nota 12 maggio 2015 il difensore del Dott.... ha chiesto a codesto Ministero “di poter prendere visione ed estrarre copia delle relazioni semestrali ex art. 205 l.f., redatte dal commissario liquidatore sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione del Consorzio Agrario Provinciale di ... in ..., relativamente agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 [si tratta dunque del ...] nonché di tutti gli altri atti da cui possa evincersi l'attivo realizzato e il ricavo lordo prodotti da tale ente”; la richiesta, si soggiunge “eÌ€ per fini di giustizia in quanto necessaria al calcolo degli emolumenti dovuti dal Dott. ... nel periodo ricompreso tra la revoca dell'incarico di Commissario Liquidatore, operata con il D.M. n. ... ... e la successiva revoca eseguita con il D.M. n. ... del ..., ovvero al fine di quantificare il risarcimento dei danni subiti dal nominato a causa della revoca.

Con la nota a riscontro codesto Ministero chiede il parere della Commissione “in ordine alla legittimazione del dott. ... relativamente alla richiesta di accesso, soprattutto in considerazione che la stessa deve essere attuale concreta e non emulativa”, aggiungendo peraltro come ritenga “che il dott. ... sia carente sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse rispetto alla richiesta di accesso”.

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