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27/10/2015 Legittimazione all'esercizio del diritto di accesso

ll Ministero ... espone come, nel giugno 2015, l’Arch. ... abbia presentato a tale Direzione richiesta di accesso, con estrazione di copia, di tutti i fascicoli riferiti alla "Metro C — tratta T3 da Colosseo a S. Giovanni", a seguito del parere endoprocedimentale prot. 28812/09 e della nota del responsabile unico del procedimento del 19.11.2013, non noti a questa Commissione.

La Direzione ha allora chiesto alla richiedente di motivare la propria istanza, giusta art. 22 l. 241/90, e questa, con nota del 15 luglio 2015, ha specificato:

  1. di essere iscritta all'ordine degli architetti di Roma;

  2. di essere "tra gli operativi del Tavolo Comunale Mobilità del M5S [scl. Movimento Cinque Stelle e di [avere] accesso "in virtù di un accordo di confidenzialità, sottoscritto con il Consigliere ... a tutti i documenti necessari alla collaborazione con il portavoce, essendosi impegnata alla segretezza, e lo stesso dicasi per la partecipazione al Tavolo Comunale LL.PP. per la collaborazione con il Consigliere ... ".

  3. di aver depositato agli atti dello stesso Ministero gli studi inerenti i rischi di natura sismica, idrologica, idrogeologica, geomorfologica e geotecnica per i Fori Romani e il Colosseo, nella tratta T3, con richiesta alla competente Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, di aggiornamento delle corrispondenti carte di rischio per l'area archeologica centrale della stessa tratta T3, a seguito delle varianti di progetto, le quali avrebbero reso superate le precedenti prescrizioni a tutela dell’area.

  4. di poter, in conclusione, accedere agli atti già indicati, per poter formulare congrue proposte operative per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali dei Fori Romani e dei Colosseo e al fine di evitare possibili danni ambientali.

A questo punto il Ministero, nella richiesta di parere inviata a questa Commissione, esprime i propri dubbi sulla legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte della richiedente.

Questa, infatti, non sarebbe titolare di una situazione giuridicamente rilevante, idonea a far ritenere sussistente l'interesse alla conoscenza della documentazione richiesta, in quanto necessaria per curare e difendere i propri interessi: così, la richiesta in esame sarebbe piuttosto configurabile come un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

Per altro verso, tuttavia, la richiedente si qualifica come titolare di un accordo di confidenzialità, con un consigliere comunale, il cui mandato, secondo lo stesso Ministero, contempla la partecipazione quale membro delle Commissioni Permanenti III (MobilitaÌ€) e Commissioni Speciali Metro C.

Tale consigliere, a sua volta, avrebbe il diritto all’accesso e all’informazione, ex art. l'art. 43, II comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, secondo una certa soluzione interpretativa, potrebbe essere esercitato non solo con riguardo agli atti dell'Ente locale nel quale egli opera, ma anche, piuÌ€ in generale, nei confronti di ogni pubblica Amministrazione: e, dato il collegamento con la ... , su questa transiterebbe lo stesso potere e cosiÌ€, il titolo ad accedere agli atti richiesti.

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