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19/11/2015 Accesso agli atti di gara da parte di consigliere

Con atto ricevuto il 24 agosto 2015, il Sig. ... , consigliere comunale di ... (Aosta) ha chiesto all’Ente una copia del “quesito inviato all’Ufficio legale del C.E.L.V.A. [Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta] dal Segretario comunale e relativo parere espresso dallo stesso Ufficio, in merito alla gara d’appalto di allargamento della strada comunale per ... per l’istituzione di nuovi posti auto. Per meglio valutare proposta referendaria”.

Il Segretario comunale ha dapprima informalmente negato l’accesso richiesto e, di fronte alla reiterazione della richiesta, ha predisposto una giustificazione assai piu' articolata, sul cui contenuto chiede il parere di questa Commissione: in sintesi, per negare l’accesso, e' richiamato l’art. 13 del codice degli appalti (d. lgs. 163/2006), norma speciale in materia di accesso agli atti, che, al comma V, lett.c) dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: “c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici”.

Di seguito il nuovo diniego predisposto dal Segretario comunale offre puntuale giustificazione delle ragioni per cui la fattispecie concreta rientrerebbe tra quelle disciplinate dalla norma: e la Commissione non ha ragione di dubitarne, ma considera la circostanza irrilevante, poiché la disposizione non puo' comunque trovare applicazione all’accesso informativo per i consiglieri comunali.

Invero, l’art. 19, VI comma, della L.r. 7 dicembre 1998, n. 54, dispone che in Valle d’Aosta i consiglieri comunali “hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all’espletamento del loro mandato”.

Si tratta di una locuzione sostanzialmente analoga a quella di cui all’art. 43, II comma, d. lgs. 267/2000, per cui i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”, con l’ulteriore specificazione che essi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

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