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Una recente delibera di ANAC del 30 gennaio 2025, resa su un parere formulato dal RPCT di un Istituto Universitario, si è espressa con maggiore precisione sulle modalità di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici alla luce dell’art. 36 d.lgs. n. 36/2023.
Ricordiamo che l’art. 36 dispone quanto segue:
“L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.
Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).
Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso [...]”.
Sul punto Anac, richiamando proprie precedenti deliberazioni, precisa quanto segue.
Obbligo di pubblicazione - L’art. 35 impone alle stazioni appaltanti di pubblicare le informazioni sull’offerta aggiudicataria comprensive delle richieste di oscuramento avanzate dai partecipanti, per tutelare segreti aziendali e innovazioni. La stazione appaltante, dunque, è tenuta a valutare, in fase di presentazione dell’offerta, la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza evidenziate dal concorrente, oltre che l’ostensibilità integrale o parziale della medesima qualora dovesse risultare aggiudicataria.
Protezione dei dati personali - Il RUP deve evitare la pubblicazione di dati personali. Le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad applicare la massima attenzione alla selezione dei dati, specialmente quelli giudiziari o appartenenti a particolari categorie (dati sensibili con la vecchia terminologia); sin dalle fasi iniziali della redazione dei documenti Relativamente alle modalità, occorre fare riferimento alle soluzioni fornite dalla singola piattaforma digitale utilizzata.
Equilibrio tra trasparenza e privacy - L’Autorità sottolinea che, pur garantendo la trasparenza, la pubblicazione dei dati deve rispettare i limiti legati alla protezione dei dati personali, come previsto dalla normativa sulla privacy (GDPR e D.Lgs 196/2003). La rimozione dei dati sensibili può avvenire dall’ufficio dalla Stazione Appaltante, senza la necessità di una richiesta specifica da parte degli operatori.
Accesso documentale e rimedio giuridico - Gli operatori partecipanti alla gara potranno preliminarmente rivolgere alla stazione appaltante un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, rappresentando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal legislatore per il suo accoglimento, tra cui un interesse “diretto, concreto ed attuale” alla conoscenza delle informazioni omesse considerato, nel caso concreto, prevalente rispetto ai limiti dettati dalla disciplina in materia di privacy. Solo a seguito di silenzio o diniego, i concorrenti potranno valutare la necessità di proporre ricorso.
Esclusione dell’Accesso Civico Generalizzato - Non si applica e resta escluso il rimedio dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, in quanto la stazione appaltante ha già svolto il bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza in occasione della pubblicazione dei dati sulle piattaforme digitali e sul proprio portale web.
In sintesi, le nuove disposizioni mirano a garantire una maggiore trasparenza, riducendo la necessità di richieste formali per accedere agli atti, ma allo stesso tempo tutelano i dati sensibili, consentendo l’oscuramento dei dati personali in fase di pubblicazione. La protezione della privacy ha un limite che il RUP deve considerare, e l’accesso civico non può essere utilizzato per aggirare questa protezione.