In queste settimane gli enti sono alle prese con la chiusura del rendiconto. Quest’anno, particolare attenzione dovrà essere prestata al FCDE a seguito di diverse pronunce dei Magistrati contabili e di altre novità che andremo di seguito ad analizzare, tanto più che proprio il FCDE rappresenta una delle irregolarità contabili più ricorrenti degli enti locali, che sono state evidenziate in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 della Corte dei conti (vedasi in proposito la relazione sull’attività del 14 febbraio 2025).
La rappresentazione nell’allegato a/1 al rendicontoOltre che essere correttamente calcolato, il FCDE deve anche essere correttamente rappresentato all’interno dell’allegato a/1 al rendiconto, relativo al “Risultato di amministrazione - quote accantonate”.
Nonostante siano trascorsi ormai diversi anni dall’introduzione della contabilità armonizzata, sono tutt’altro che infrequenti i casi di errore nella compilazione dell’allegato a/1, come dimostrato dalle deliberazioni n. 103/2022 e n. 4/2025 della Corte dei conti del Piemonte, nelle quali sono state analizzate situazioni che hanno determinato un’erronea rappresentazione del FCDE nell’allegato a/1 e, conseguentemente, una erronea determinazione dell’equilibrio di parte corrente (O2) e quindi anche dell’equilibrio di bilancio (W2), posto che l’importo indicato nella colonna c) delle “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio” dell’allegato a/1 viene riportato automaticamente, con segno negativo, nella riga precedente a quella dell’equilibrio (O2) “Equilibrio di bilancio di parte corrente” dell’allegato n. 10 al rendiconto, peggiorandone il risultato.
Il tema assume particolare rilevanza se si pensa che quest’ultimo equilibrio è quello per il quale, se risulta essere non negativo, comuni, province e città metropolitane si considerano con un bilancio in equilibrio ai sensi del comma 821 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 e che, per gli anni dal 2025 al 2029, viene preso a riferimento ai fini dei nuovi obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 784 a 795 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), di cui ci siamo occupati nella nostra circolare Ragioneria 20 febbraio 2025, e a cui si rimanda per i dettagli.
Riportiamo allora le regole di compilazione del FCDE nell’allegato a/1 e facciamo alcuni esempi riferiti al rendiconto 2024.
Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).
Esempio A
FCDE al 31/12/2023 = 100
FCDE assestato 2024 = 60
FCDE al 31/12/2024 = 140
Esempio B
FCDE al 31/12/2023 = 100
FCDE assestato 2024 = 60
FCDE al 31/12/2024 = 180
Esempio C
FCDE al 31/12/2023 = 100
FCDE assestato 2024 = 60
FCDE al 31/12/2024 = 90
(omissis)