Premessa Era uno dei provvedimenti più attesi di fine anno: come ormai accade da alcune decadi, arriva anche quest’anno la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione. In questa sede ci occuperemo di ciò che comporta tale rinvio sotto il profilo procedurale, dopo l’emanazione del D.M. 25 luglio 2023 che ha riformato, tra gli altri contenuti, anche l’esercizio provvisorio.
Il decreto ministeriale Il decreto del Ministro dell’interno del 22 dicembre 2023, che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, quest’anno pone una serie di interrogativi, che nascono sostanzialmente dalle nuove disposizioni in materia di esercizio provvisorio introdotte dal D.M. 25 luglio 2023, di cui ci siamo ampiamente occupati nelle nostre precedenti circolari. Come abbiamo già spiegato, a partire proprio dal corrente esercizio, in conseguenza del richiamato decreto, il rinvio dei termini di approvazione del bilancio, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali, valutando l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione. Questo comporta che, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non determina la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. I problemi che si pongono ora sono sostanzialmente due: occorre una deliberazione consiliare di autorizzazione all’esercizio provvisorio? La proroga disposta richiede una deliberazione motivata con riferimento alle motivazioni addotte nel decreto ministeriale? Di questi interrogativi ci occuperemo nei prossimi paragrafi, cercando di fugare ogni residuo dubbio sulle questioni aperte.
La Faq di Arconet Al primo quesito fornisce risposta la Faq di Arconet n. 54 del 28 dicembre 2023, con la quale la Commissione chiarisce che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel D.M. del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione. Pertanto, gli enti locali che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio non hanno necessità di adottare una specifica delibera consiliare. La prima considerazione che possiamo fare è che, pur trattandosi di un chiarimento riferito espressamente all’esercizio provvisorio 2024, stante la formulazione della risposta fornita, esso non può che riferirsi anche agli anni successivi. Non avrebbe alcun senso, infatti, circoscrivere al solo corrente anno quello che a tutti gli effetti è un principio generale enunciato da Arconet. Quel che è certa è l’anomalia di motivare, a posteriori, le ragioni che non hanno consentito di approvare il bilancio di previsione entro il termine di cui all'art. 151, comma 1, del TUEL ovvero entro il 31 dicembre. Addirittura, salvo ulteriori proroghe, gli enti potrebbero trovarsi a giustificare, retroattivamente, dopo due mesi e mezzo, le ragioni della mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, la cui sussistenza, non dimentichiamo, autorizza l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del TUEL, in luogo della ben più penalizzante gestione provvisoria. Nel frattempo, chi valuta la sussistenza delle ragioni che autorizzano l’esercizio provvisorio? E se il consiglio comunale dovesse decidere la non sussistenza delle ragioni che hanno indotto nel frattempo l’ente (e in primis il responsabile finanziario) ad operare in regime di esercizio provvisorio in luogo della gestione provvisoria? Si tratta di interrogativi che evidentemente non sono stati considerati nella Faq n. 54 di Arconet e che fanno ricadere, tanto per cambiare, una responsabilità ulteriore sui ragionieri comunali. Dopotutto comprendiamo il tentativo della Commissione di rimediare ad una situazione generatasi dall’infausto, soprattutto nella tempistica di emanazione ma anche in alcuni contenuti, D.M. 25 luglio 2023, che specie nel caso dell’esercizio provvisorio (vedasi al riguardo il nuovo paragrafo 9.3.6 del principio contabile applicato 4/1) presenta le criticità che stiamo evidenziando e che richiedono correttivi che vadano a neutralizzare situazioni che potenzialmente rischiano di insorgere sotto il profilo procedurale e della responsabilità erariale. Le nostre considerazioni ... (omissis) La motivazione dell’esercizio provvisorio Assodato quindi che è sufficiente indicare, nella deliberazione consiliare di approvazione... (omissis)
Conseguenze su altre scadenze Il decreto di proroga del termine di approvazione dei preventivi 2024/2026 trascina anche alcune scadenze. Vediamo quali: (omissis)
Modulistica Per facilitare l’adempimento di cui ci siamo occupati in questa circolare, alleghiamo un estratto dello schema di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, nel quale abbiamo inserito unicamente le frasi da considerare in ... (omissis)